Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Art. 1 - Alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni: (omissis)[65]
Art. 2[66] - In occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le imprese debbono rilasciare al contraente una attestazione che indichi:
a) la data di scadenza per la quale l'attestazione stessa viene rilasciata;
b) la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto ai sensi dell’art. 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni;
c) il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni, secondo modalità indicate dall’ISVAP [67];
d) la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo.
L’attestazione deve essere consegnata dal contraente all’assicuratore nel caso in cui lo stesso stipuli altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato medesimo. Il mancato rilascio da parte dell'impresa della predetta attestazione importa la irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di lire un milione per ogni attestazione non rilasciata. Per l'applicazione della sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La competenza per la irrogazione delle sanzioni è degli Uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.A., gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”[68].
L’obbligo di cui al comma 1, lettera c), entrerà in vigore gradualmente giungendo a regime alla data del 31 dicembre 1998.
65 V. artt. 1, 2, 4, 6, 11, 14, 18, 22 e 25 L. 24 dicembre 1969, n. 990.
66 Articolo così sostituito dall’art. 126 del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 175; v. anche circ. ISVAP n. 260 del 30/11/1995.
67 V. punto 1 circ. ISVAP n. 260 del 30/11/1995.
68 V. D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407.