Collocamento di prodotti assicurativi tramite Internet
1. Attivitą assicurativa esercitata tramite Internet nel territorio della Repubblica Italiana.
4. Disciplina applicabile al collocamento di prodotti assicurativi tramite Internet nel territorio della Repubblica Italiana
4.1. Procedure di controllo interno
4.3. Informativa precontrattuale
4.4. L'autenticitą e la consegna delle condizioni di polizza
4.6. La gestione successiva del contratto
4.8. Legge applicabile al contratto e autoritą giudiziaria competente
4.9. Necessitą della forma scritta
4.10. Adempimenti antiriciclaggio
5. Attivitą degli intermediari di assicurazione
utilizzi le tecnologie di Internet (ad esempio, la posta elettronica) per sviluppare con il suo assistito ipotesi di coperture;
sviluppi - tramite le tecnologie in esame - la mediazione con le compagnie del mercato, assurgendo il suo sito e/o la sua posta elettronica a funzioni di “ponte” e di “filtro” tra le due parti del potenziale rapporto assicurativo.
Qualora il broker rilasci al cliente proprie lettere di formale conferma di copertura, queste ultime, per produrre effetti tra la compagnia e il cliente, devono indicare gli estremi dell’avvenuta accettazione del rischio da parte dell’impresa di assicurazione. In caso contrario, le lettere di conferma risulteranno impegnative solo nel rapporto broker/cliente, senza alcun riflesso nei confronti della compagnia. Di tale ultima circostanza il mediatore deve dare adeguata evidenza al destinatario della lettera di conferma.
Ai fini della regolare circolazione di autoveicoli e natanti la prova, di fronte ai terzi, dell’avvenuta copertura del relativo rischio di r.c. auto dovrà essere ricondotta all’apposita documentazione prevista dalla legge 24 dicembre 1969 n. 990 e dalle relative modifiche e disposizioni di attuazione, rilasciata dall’impresa di assicurazione.
I mediatori - sia nel loro sito, che nelle interazioni con i consumatori e le compagnie - dovranno esplicitare sempre gli estremi della loro iscrizione all’albo di cui alla legge 28 novembre 1984 n.792 (numero di matricola e data di conseguimento) ed alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, nonché l’indicazione della sede dei propri uffici (corredata delle utenze telefoniche e telefax).
Per le società di mediazione, l’iscrizione all’albo dovrà essere esplicitata con riferimento tanto alla stessa persona giuridica, quanto ai suoi legali rappresentanti ed ai gestori preposti alla mediazione tramite Internet.
Sia per la ditta individuale che per la società di mediazione assicurativa, le suddette indicazioni devono fornire contezza sui soggetti che realmente pongono in essere, in collegamento con l’utente di Internet, qualificati atti negoziali da apprezzare anche alla luce del disposto ex art. 5, I comma, lett. d), legge n. 792/84 (quali, ad esempio, le richieste di emissione delle polizze e gli ordini fermi di copertura).
Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità degli iscritti all’albo anche per l’espletamento degli atti di natura preparatoria e/o esecutiva dell’attività di mediazione di cui trattasi.