Collocamento di prodotti assicurativi tramite Internet
1. Attivitą assicurativa esercitata tramite Internet nel territorio della Repubblica Italiana.
4. Disciplina applicabile al collocamento di prodotti assicurativi tramite Internet nel territorio della Repubblica Italiana
4.1. Procedure di controllo interno
4.3. Informativa precontrattuale
4.4. L'autenticitą e la consegna delle condizioni di polizza
4.6. La gestione successiva del contratto
4.8. Legge applicabile al contratto e autoritą giudiziaria competente
4.9. Necessitą della forma scritta
4.10. Adempimenti antiriciclaggio
5. Attivitą degli intermediari di assicurazione
gli agenti interessati debbano aver previamente effettuato una comunicazione scritta alle proprie mandanti in merito all’applicazione di tale tecnica di vendita a distanza, dalla quale risultino le modalità e l’oggetto della stessa, nonché l’impegno a garantire l’osservanza delle istruzioni contenute nella presente circolare e a effettuare analoga comunicazione per ogni successiva modifica procedurale;
gli agenti devono definire con le rispettive mandanti le procedure di cui sopra e rimangono comunque sottoposti alle successive verifiche delle compagnie, svolte sull’attuazione in concreto di tale tecnica di vendita, rilevando l’esigenza di prevenire disservizi ed abusi di qualunque natura e provenienza;
gli agenti, nei confronti delle rispettive mandanti, dovranno assumersi ogni conseguente responsabilità - anche per culpa in eligendo o in vigilando inerente l’eventuale intervento di propri subordinati - connessa allo svolgimento dell’incarico tramite tale tecnica a distanza;
l’apertura di un sito web e l’invio di posta elettronica (e-mail) non potranno mai prescindere - anche in sede di primo approccio con il potenziale cliente - dall’espressa indicazione, da parte degli stessi agenti, degli estremi della loro iscrizione all’albo di cui alla legge n. 48/79 (numero di matricola e data di conseguimento) ed alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, nonché della sede dei propri uffici, del relativo recapito telefonico e telefax, del codice amministrativo loro assegnato dalle rispettive compagnie mandanti (da indicare anch’esse con la completa ragione sociale e la sede);
in particolare, in caso di agenzia plurimandataria, dovrà essere evidenziato chiaramente quale delle suddette compagnie mandanti garantisce il prodotto offerto;
in caso di società-agenzia, l’indicazione in tema di iscrizione all’albo nazionale agenti dovrà essere riferita ai legali o al legale rappresentante della società stessa, o a coloro che, muniti dei necessari poteri, siano delegati dalla società allo svolgimento dell’attività di agente di assicurazione (art. 6, I comma, legge n.48/79);
a prescindere dal soggetto, agente o contraente, che assume l’iniziativa del contatto, l’interazione personalizzata tramite posta elettronica, dovrà poi - pena la possibile violazione della legge n.48/79 - essere riservata all’iscritto all’albo nazionale degli agenti di assicurazione, ovvero anche a uno o più suoi procuratori, ma mai essere affidata a collaboratori autonomi (subagenti, produttori, segnalatori, od altre risorse esterne).