Collocamento di prodotti assicurativi tramite Internet
1. Attivitą assicurativa esercitata tramite Internet nel territorio della Repubblica Italiana.
4. Disciplina applicabile al collocamento di prodotti assicurativi tramite Internet nel territorio della Repubblica Italiana
4.1. Procedure di controllo interno
4.3. Informativa precontrattuale
4.4. L'autenticitą e la consegna delle condizioni di polizza
4.6. La gestione successiva del contratto
4.8. Legge applicabile al contratto e autoritą giudiziaria competente
4.9. Necessitą della forma scritta
4.10. Adempimenti antiriciclaggio
5. Attivitą degli intermediari di assicurazione
In base alla recente normativa in materia di documenti informatici (art. 15 della legge n. 59/97, D.P.R. 10 novembre 1997, n.513, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 1999), il documento informatico, da chiunque predisposto, sottoscritto con firma digitale soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia probatoria della scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 c.c.
Pertanto, quando la firma digitale diventerà effettivamente operativa, i documenti formati tramite l’utilizzo di tale firma sostituiranno, ai richiamati effetti di legge, i documenti cartacei.
In attesa di ciò, permane la necessità di forma scritta, di sottoscrizione e quindi di invio, nelle forme ordinarie, di alcuni documenti e dichiarazioni, tra cui:
- la polizza di assicurazione, comprensiva delle condizioni contrattuali e delle clausole di cui all’art. 1341 c.c., nonché ogni altro documento da sottoscrivere da parte dell’assicuratore (art. 1888 c.c.);
- le dichiarazioni rese dal contraente ai sensi degli artt. 1892-1893 c.c. relativamente alle circostanze del rischio oggetto dell’assicurazione;
- l’assenso del terzo sulla cui vita viene stipulato il contratto (art. 1919 c.c.);
- la dichiarazione del contraente di avere acquisito su carta o su altro supporto duraturo la nota informativa precontrattuale.
A mero titolo esemplificativo, si evidenzia che l’esigenza di sottoscrizione da parte del contraente e/o dell’assicurato potrebbe essere soddisfatta recependo tutte le dichiarazioni che necessitano di sottoscrizione nel documento di polizza da inviare in duplice copia al contraente, di cui una deve essere firmata e ritrasmessa alla società.
Si richiama l’attenzione delle imprese sulla necessità di escludere, nella predisposizione delle condizioni di polizza, clausole che presentino profili di abusività ai sensi della direttiva 93/13/CEE e degli artt. 1469 bis e ss. c.c., attuativi della medesima.
Si ricorda in proposito che l’eventuale specifica approvazione per iscritto da parte del consumatore delle clausole di cui sopra non è sufficiente a configurare la sussistenza di una trattativa individuale e ad escludere di conseguenza la vessatorietà delle clausole medesime.