Collocamento di prodotti assicurativi tramite Internet
1. Attivitą assicurativa esercitata tramite Internet nel territorio della Repubblica Italiana.
4. Disciplina applicabile al collocamento di prodotti assicurativi tramite Internet nel territorio della Repubblica Italiana
4.1. Procedure di controllo interno
4.3. Informativa precontrattuale
4.4. L'autenticitą e la consegna delle condizioni di polizza
4.6. La gestione successiva del contratto
4.8. Legge applicabile al contratto e autoritą giudiziaria competente
4.9. Necessitą della forma scritta
4.10. Adempimenti antiriciclaggio
5. Attivitą degli intermediari di assicurazione
Fermo restando l’obbligo previsto dall’art. 109 del d.lgs. 174/95 e dall’art. 123 del d. lgs. 175/95 e dalle circolari ISVAP n. 249/95 e n. 303/97 di fornire al contraente, nella nota informativa, le indicazioni sulla legge applicabile al contratto, nello stesso documento precontrattuale le imprese dovranno richiamare l’attenzione del contraente sulla circostanza che, qualora venga scelta una legge diversa da quella italiana, il diritto sostanziale applicabile in caso di controversia sarà quello della legislazione prescelta.
Inoltre, qualora, in base alle disposizioni nazionali e internazionali vigenti in materia di competenza giurisdizionale, l’autorità giudiziaria competente a dirimere le controversie possa essere un’autorità diversa da quella italiana, di ciò andrà data chiara indicazione nella nota informativa.
Più in generale, tenuto conto delle disposizioni di cui alla direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (recepita nell’ordinamento italiano con legge n. 52/1996), questo Istituto ravvisa l’esigenza che le imprese individuino quale foro competente quello del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.