Collocamento di prodotti assicurativi tramite Internet
1. Attivitą assicurativa esercitata tramite Internet nel territorio della Repubblica Italiana.
4. Disciplina applicabile al collocamento di prodotti assicurativi tramite Internet nel territorio della Repubblica Italiana
4.1. Procedure di controllo interno
4.3. Informativa precontrattuale
4.4. L'autenticitą e la consegna delle condizioni di polizza
4.6. La gestione successiva del contratto
4.8. Legge applicabile al contratto e autoritą giudiziaria competente
4.9. Necessitą della forma scritta
4.10. Adempimenti antiriciclaggio
5. Attivitą degli intermediari di assicurazione
Ferme restando le disposizioni normative vigenti circa la modalità di formazione dell’accordo tra le parti (incontro di proposta e accettazione ai sensi dell’art. 1326 c.c. o offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c.), la nota informativa e le condizioni di polizza devono illustrare le modalità di conclusione del contratto ed indicare chiaramente sia il momento di conclusione sia, qualora diverso, quello di entrata in vigore della copertura assicurativa.
La chiara individuazione del momento in cui il contratto è concluso è infatti fondamentale ai fini della determinazione del momento da cui decorre il termine entro il quale il contraente può esercitare il diritto di recesso di cui al successivo punto 4.7., mentre la precisa indicazione della decorrenza della copertura assicurativa è indispensabile per prevenire il contenzioso in caso di sinistro.
Al fine di evitare situazioni di incertezza, sia il momento di conclusione del contratto sia quello di decorrenza della copertura assicurativa non devono essere fissati con riferimento ad atti non conosciuti o non conoscibili dall’assicurato (quali, ad esempio, la data di pervenimento all’impresa dell’assegno con cui è stato pagato il premio o il momento in cui l’impresa riceve conferma dell’avvenuto accredito sul proprio conto corrente del premio, ecc…).
Con riferimento ai contratti r.c.a. è necessario inoltre che l’assicurato sia messo in condizione di ottenere prontamente il certificato e il contrassegno assicurativi, sul consueto supporto cartaceo. Si richiama l’attenzione delle imprese sulla necessità che, in attesa dell’invio dei predetti documenti, sia rilasciata tempestivamente all’assicurato, via fax o con altro strumento idoneo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, comma secondo, D.P.R. 973/70, una ricevuta di pagamento del premio da applicare sul veicolo per la regolare circolazione.