Collocamento di prodotti assicurativi tramite Internet
1. Attivitą assicurativa esercitata tramite Internet nel territorio della Repubblica Italiana.
4. Disciplina applicabile al collocamento di prodotti assicurativi tramite Internet nel territorio della Repubblica Italiana
4.1. Procedure di controllo interno
4.3. Informativa precontrattuale
4.4. L'autenticitą e la consegna delle condizioni di polizza
4.6. La gestione successiva del contratto
4.8. Legge applicabile al contratto e autoritą giudiziaria competente
4.9. Necessitą della forma scritta
4.10. Adempimenti antiriciclaggio
5. Attivitą degli intermediari di assicurazione
Esigenza primaria per la tutela degli assicurandi è che le modalità di presentazione dell’impresa su Internet consentano l’agevole identificazione dell’impresa stessa e l’accertamento della sua abilitazione all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia.
A tal fine, per quanto riguarda le imprese autorizzate, il sito deve indicare la denominazione, l’indirizzo della sede dell’impresa (compreso il recapito telefonico e il numero di telefax), la data del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa, la data ed il numero della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana recante la pubblicazione dell’atto nonché l’indicazione che la compagnia è soggetta al controllo dell’ISVAP.
Per quanto riguarda le imprese ammesse (sia in libera prestazione di servizi che in regime di stabilimento) il sito deve riportare la denominazione sociale della compagnia, l’indirizzo della sede legale ed eventualmente dello stabilimento che conclude i contratti (compreso il recapito telefonico e il numero di telefax), la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio in Italia e l’indicazione dell’autorità di vigilanza del paese di origine e dell’ISVAP, in qualità di autorità di vigilanza dello Stato ospite.
Inoltre le imprese ammesse ad operare in libera prestazione di servizi devono indicare il nominativo del rappresentante fiscale nominato ai sensi degli articoli 78, d. lgs. 174/95 e 89, d. lgs. 175/95, nonché del rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all’art. 90, d. lgs. 175/95.