Collocamento di prodotti assicurativi tramite Internet
1. Attivitą assicurativa esercitata tramite Internet nel territorio della Repubblica Italiana.
4. Disciplina applicabile al collocamento di prodotti assicurativi tramite Internet nel territorio della Repubblica Italiana
4.1. Procedure di controllo interno
4.3. Informativa precontrattuale
4.4. L'autenticitą e la consegna delle condizioni di polizza
4.6. La gestione successiva del contratto
4.8. Legge applicabile al contratto e autoritą giudiziaria competente
4.9. Necessitą della forma scritta
4.10. Adempimenti antiriciclaggio
5. Attivitą degli intermediari di assicurazione
Fermo restando quanto indicato al punto 1, la presente circolare si applica al collocamento tramite Internet di polizze di assicurazione sulla vita rivolte a contraenti aventi il domicilio abituale, o se persone giuridiche la sede, in Italia e di polizze di assicurazione contro i danni per la copertura di rischi ubicati in Italia, effettuato da:
a) imprese di assicurazione con sede legale in Italia e Rappresentanze in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto all’Unione Europea, di seguito denominate “imprese autorizzate”;
b) imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato dell’Unione Europea, ammesse ad operare sul territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, di seguito denominate “imprese ammesse”;
c) intermediari operanti in collegamento con le imprese di assicurazione sub a) e sub b), purché ammessi ad operare in Italia in regime di stabilimento ovvero di libera prestazione di servizi.
Non rientra nell’ambito di applicazione della presente circolare il collocamento di polizze effettuato attraverso siti web che:
- contengono l’esplicita avvertenza che il contenuto del sito è rivolto solo a contraenti con domicilio abituale (o, se persone giuridiche, con sede legale) in Stati diversi dall’Italia, per quanto riguarda le polizze di assicurazione sulla vita, e alla copertura di rischi ubicati al di fuori dell’Italia, per quanto riguarda le polizze di assicurazione contro i danni;
- dispongono di procedure tali da rifiutare proposte o adesioni provenienti da contraenti con domicilio abituale (o, se persone giuridiche, con sede legale) in Italia, per quanto riguarda le polizze vita, ovvero proposte o adesioni relative alla copertura di rischi ubicati in Italia, per quanto riguarda le polizze di assicurazione contro i danni.
Alle imprese sub b) si applicano i punti 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8. e 4.9. della presente circolare.
Agli intermediari sub c) si applica il punto 5 della presente circolare. Gli stessi sono inoltre tenuti a conformarsi ai principi generali della disciplina di cui al punto 4.